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Foto di Matteo Vettori, 33 anni, Parma

 

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Il DDL in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

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Il disegno di legge, approvato dal Governo il 30 ottobre 2007, introduce modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. Attualmente il DDL è all’esame alla VII Commissione Cultura della Camera.

Obiettivi del provvedimento

  • rafforzare la sicurezza nella pratica dello sci e degli sport invernali in genere;
  • rafforzare la prevenzione e la vigilanza, con possibilità di ritirare lo skipass a chi viola le regole;
  • non penalizzare il turismo e gli operatori del settore;
  • ottenere piste più sicure anche per una ulteriore opportunità di sviluppo.

Strumenti di prevenzione previsti dal provvedimento

  • Obbligo del casco per tutte le competizioni di sci alpino;
  • Obbligo di individuare “in prossimità dell’area sciabile, tenuto conto della conformazione dei luoghi” aree di atterraggio destinate agli elicotteri per il soccorso;
  • Maggiore sicurezza negli snow-park: l’idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile;
  • Sistemi elettronici di controllo e misure per limitare l’affollamento delle piste: possibilità di sperimentare sistemi elettronici di controllo, per garantire una maggiore efficacia della vigilanza e fornire dati statistici sulle piste o i tratti di pista a più alta frequenza di infortuni. In questi tratti le Regioni possono indicare ai gestori le misure per rafforzare la sicurezza delle piste, compresa la fissazione di limiti massimi di affollamento.

Ulteriori misure previste dal provvedimento

  • Assicurazione per gli sciatori: acquistando lo skipass, potranno stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per i danni provocati a persone o cose. La possibilità di stipulare polizze assicurative deve essere adeguatamente pubblicizzata rafforzato l’obbligo di informazione e segnalazione sulla classificazione delle piste e sui pericoli. Previste sanzioni da 1.000 a 5.000 euro per chi trasgredisce;
  • possibilità per i gestori di lasciare intere piste o singoli tratti non battuti (pratica diffusa all’estero), in modo da ampliare l’offerta turistica e, al contempo, contenere la velocità con effetto indiretto di riduzione del numero degli infortuni;
  • sanzioni più severe per chi non usa il casco: l’obbligo viene previsto anche per le competizioni con estensione delle sanzioni anche al mancato utilizzo del casco in allenamenti agonistici e snowpark;
  • il codice dello sciatore introduce l’obbligo di tenere una velocità moderata in relazione alla capacità tecnica, alle condizioni della pista, al tempo e all’affollamento. Per gli sciatori poco esperti una specifica regola di condotta preclude l’accesso alle piste difficili;
  • durante la stagione sciistica, le regioni stabiliscono le regole per l’utilizzo dei mezzi meccanici fuori dalle piste da sci, stabilendo criteri e limiti che garantiscano la sicurezza e la tutela dell’ambiente montano;
  • fuoripista: possibilità di segnalare i percorsi fuoripista maggiormente praticati, estensione delle campagne informative per l’esercizio del fuoripista e dello sci-alpinismo in massima sicurezza, obbligo per i gestori di esporre i bollettini valanghe.

In materia di vigilanza, soccorso e sanzioni, il provvedimento prevede:

  • la possibilità per i gestori di un convenzionamento con le forze di polizia;
  • affida alle regioni e alle province autonome il compito di istituire specifiche figure in convenzione con i gestori a cui affidare compiti di soccorso e di vigilanza, con possibilità anche di applicare sanzioni;
  • la determinazione di un contingente minimo del personale che esercita l’attività di vigilanza;
  • l’uniformità delle sanzioni sull’intero territorio nazionale e la possibilità di ritirare lo ski-pass per le violazioni più gravi o in caso di reiterazione.

Consulta il testo del DDL

Il sito della campagna per la sicurezza nella pratica degli sport invernali

 

 

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